Onorevoli Colleghi! - In via preliminare, dobbiamo in particolar modo sottolineare che la presente proposta di legge affronta il tema della qualità delle politiche pubbliche e della spesa pubblica statale e locale, evidenziandone la forte interrelazione. Si tratta, dunque, di un approccio qualitativo alle politiche pubbliche che, tuttavia, sulla base di processi di valutazione e di razionalizzazione, produce evidenti effetti sul piano quantitativo. Occorre creare i presupposti per configurare un modello che non si limiti ad indicare aspetti formali, ma che sia in grado di valutare la qualità sostanziale delle politiche pubbliche, anche e soprattutto in una fase successiva alla loro adozione.
In quest'ottica appare necessario ricordare che il contesto europeo (in particolare si fa riferimento alla raccomandazione dell'OCSE del 1998 sul miglioramento dell'etica nei servizi pubblici) richiede una chiara formulazione dei valori essenziali ai quali orientare l'azione della pubblica amministrazione complessivamente intesa. Gli otto valori essenziali della pubblica amministrazione più frequentemente menzionati sono: imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, eguaglianza, responsabilità e giustizia. Il recepimento di tali valori produce il risultato di politiche pubbliche di qualità a contenuti costi sociali. La presente proposta di legge mira proprio a recepire i suddetti valori, al fine di garantire l'etica
Princìpi e obiettivi.
L'articolo 1 ennunzia princìpi e obiettivi del provvedimento. L'obiettivo principale è di creare dei presupposti strutturali e funzionali finalizzati alla valutazione della qualità delle politiche pubbliche e alla conseguente valutazione della spesa pubblica.
Si è ritenuto necessario redigere un testo puntuale e omogeneo, in grado di fronteggiare inefficienze e inefficacia dei singoli rami delle istituzioni statali e locali e delle società ad esse riconducibili.
Il dato innovativo e originale del testo è quello di voler incidere, attraverso la valutazione della qualità delle politiche pubbliche, in maniera incisiva, sul bilancio dello Stato e degli enti locali e in particolare, sulla qualità della spesa pubblica, attraverso processi politico-gestionali efficienti e di qualità.
La valutazione della qualità delle politiche pubbliche e della conseguente valutazione della qualità della spesa pubblica deve costituire, anche in linea con le raccomandazioni dell'OCSE e con i più recenti orientamenti comunitari, il presupposto per misurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione politico-amministrativa dello Stato e degli enti locali.
L'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica.
In armonia con i suddetti princìpi ed obiettivi, l'articolo 2 prevede l'istituzione di una struttura, di livello statale (denominata Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di valutare, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite:
a) la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi;
b) l'operato delle società miste statali, regionali e locali e delle società pubbliche in house;
c) la dimensione organizzativa ottimale degli enti locali.
I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza.
Trasparenza e informazione alla base del processo valutativo.
Il testo normativo, per essere efficace e per rientrare in una adeguata politica pubblica di qualità, va inserito in un contesto caratterizzato dalla trasparenza e dall'informazione.
Sul modello del Freedom of Information Act, approvato nel 2000 nel Regno Unito, occorre fornire ai cittadini gli strumenti e le informazioni per misurare il grado di efficienza dell'azione del singolo rispetto al perseguimento degli interessi generali.
Presupposti principali per la valutazione sono, dunque, la trasparenza e l'informazione. È necessario, attraverso un adeguato strumento normativo, stabilire che la trasparenza intorno all'operato dei politici e degli amministratori sia un fattore cruciale e decisivo in ordine alla responsabilità politica e alle aspirazioni di
Società per azioni controllate e partecipate dallo Stato.
Ulteriore punto centrale affrontato nell'articolo 3, è il potere, attribuito all'Unità, di valutare, attraverso predefiniti criteri di rilevazione che seguano modelli e processi comuni accreditati, la qualità dell'attività gestionale, le performance, i risultati e l'economicità delle società per azioni controllate e partecipate dallo Stato.
Affinché l'Unità sia in grado di effettuare in modo corretto ed esaustivo il compito che si prefigge, sia nei confronti delle società per azioni che degli enti locali controllati, è necessario che non limiti la sua azione a verifiche, misurazioni e valutazioni di risultati disarticolati, disomogenei e non compatibili.
Per tale motivo è indispensabile definire non solo gli indici di performance di carattere generale, ma anche gli indicatori in grado di rendere la complessa articolazione delle realtà analizzate, conformati ai diversi aspetti caratteristici delle attività di gestione.
Inoltre l'analisi non può prescindere da una semplificazione della comunicazione sia per chi opera all'interno delle strutture sottoposte a valutazione, sia per chi dall'esterno usufruisce dei suoi servizi, in modo da finalizzare il compito dell'Unità agli obiettivi di trasparenza e di miglioramento dei risultati degli enti controllati. Per tali motivi è necessario definire e rendere condivise le metodologie di rilevazione e di controllo, che di volta in volta devono essere sviluppate in funzione delle caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto da controllare. Per poter confrontare dati e risultati è perciò indispensabile che vi sia la compatibilità degli stessi attraverso predefiniti criteri di rilevazione che seguano modelli e processi comuni accreditati, da cui l'inserimento nel testo dell'inciso: «in base a metodologie di rilevazione e controllo predefiniti» nel comma 1 degli articoli 3 e 4 della proposta di legge.
Anche in questo caso, l'Unità riferisce l'esito del suo processo valutativo alle Camere le quali, eventualmente, sulla base dei dati acquisiti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, per promuovere atti consequenziali.
Enti locali e processi valutativi delle politiche pubbliche.
All'Unità, sempre in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, è attribuito, nell'articolo 4, il potere di:
a) valutare la qualità dell'attività organizzativo-gestionale degli enti locali;
b) misurare la qualità dei servizi resi ai cittadini;
c) monitorare i vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno. Inoltre, l'Unità ha il potere di valutare la qualità gestionale, e i relativi costi, delle società miste e delle società a capitale interamente pubblico, affidatarie di servizi pubblici locali, nonché la loro effettiva economicità.
Sempre in attuazione dei princìpi di informazione e trasparenza, i risultati dell'attività dell'Unità sono pubblicati ogni semestre, e l'auspicio è che stimolino l'apertura di discussioni nell'ambito dei consigli comunali e provinciali. L'idea di fondo, attraverso processi di razionalizzazione
Regioni: princìpi di coordinamento e qualità delle politiche pubbliche.
Ai sensi dell'articolo 5, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate e controllate dalle regioni.
Come è noto, nel rispetto del regime delle competenze, ed in particolare in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, nonché dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, lo Stato può determinare i princìpi di coordinamento della spesa pubblica delle regioni, al fine di ridurre gli oneri degli organismi politici e ridurre i processi di esternalizzazione, attraverso l'affidamento a società controllate o partecipate (cosiddetto fenomeno delle società miste).
I progressivi processi di disarmo dell'amministrazione pubblica regionale, il ricorso sempre più frequente a strutture esterne, che si trovano a svolgere, anche nell'ambito di servizi pubblici essenziali, un ruolo molto delicato e distante dalla loro struttura e natura, rappresentano in alcune regioni un processo estremamente preoccupante, che si sta valutando in termini di inefficienza e di esponenziale aumento della spesa pubblica.
In questo senso l'Unità, nel rispetto dell'autarchia regionale, intende svolgere un'attività di valutazione i cui risultati sono poi pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli regionali.